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Il Cortona D.O.C.

I Vitigni

Disciplinare

 

 

 

In collaborazione con
Consorzio di Tutela
Consorzio di Tutela
Vini D.O.C Cortona

 

Cortona D.O.C. - Disciplinare

Art. 1. Denominazione e vini

La denominazione  d'origine controllata  "Cortona" e'  riservata ai vini  che  rispondono  alle  condizioni e  requisiti  prescritti  dal presente  disciplinare  di  produzione  per  le  seguenti  tipologie: rosato,  Chardonnay,  Grechetto,   Pinot  Bianco,  Riesling  Italico, Sauvignon, Cabernet Sauvignon, Gamay, Merlot, Pinot nero, Sangiovese, Syrah, Vin Santo, Vin Santo riserva e Vin Santo Occhio di Pernice.

Art. 2. Base ampelografica

I  vini a  denominazione  di origine  controllata "Cortona"  devono essere ottenuti  dalle uve  prodotte dai vigneti  aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
"Cortona" rosato:
Sangiovese: dal 40% al 60%; Canaiolo nero: dal 10% al 30%, concorrono,  da soli  o  congiuntamente, alla  produzione di  detto vino, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non  aromatiche, raccomandati  e/o  autorizzati per  la provincia  di Arezzo, fino ad un massimo del 30%;
"Cortona" Chardonnay:
Chardonnay: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri  vitigni, a bacca di colore analogo, non  aromatiche, raccomandati  e/o  autorizzati per  la provincia  di Arezzo, fino ad un massimo del 15%;
"Cortona" Grechetto:
Grechetto: minimo 85%, possono  concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri  vitigni, a bacca di colore analogo, non  aromatiche, raccomandati  e/o  autorizzati per  la provincia  di Arezzo, fino ad un massimo del 15%;
"Cortona" Pinot bianco:  
Pinot  bianco: minimo  85%, possono  concorrere alla  produzione di detto vino  le uve provenienti  da altri  vitigni, a bacca  di colore analogo,  non   aromatiche,  raccomandati  e/o  autorizzati   per  la provincia di Arezzo, fino ad un massimo del 15%;
"Cortona" Riesling italico:
Riesling italico: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino  le uve provenienti  da altri  vitigni, a bacca  di colore analogo,  non   aromatiche,  raccomandati  e/o  autorizzati   per  la provincia di Arezzo, fino ad un massimo del 15%;
"Cortona" Sauvignon:
 Sauvignon: minimo 85%, possono  concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri  vitigni, a bacca di colore analogo, non  aromatiche, raccomandati  e/o  autorizzati per  la provincia  di Arezzo, fino ad un massimo del 15%;
"Cortona" Cabernet sauvignon:
Cabernet sauvignon: minimo 85%,  possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti  da altri vitigni, a bacca di colore analogo,  non   aromatiche,  raccomandati  e/o  autorizzati   per  la provincia di Arezzo, fino ad un massimo del 15%;
"Cortona" Gamay:
Gamay: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti  da altri vitigni, a bacca di  colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati  per la provincia di Arezzo, fino ad un massimo del 15%;
"Cortona" Merlot:  
Merlot:  minimo 85%,  possono concorrere  alla produzione  di detto vino le uve provenienti da altri  vitigni, a bacca di colore analogo, non  aromatiche, raccomandati  e/o  autorizzati per  la provincia  di Arezzo, fino ad un massimo del 15%;
"Cortona" Pinot nero:  
Pinot nero: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri  vitigni, a bacca di colore analogo, non  aromatiche, raccomandati  e/o  autorizzati per  la provincia  di Arezzo, fino ad un massimo del 15%;
"Cortona" Sangiovese:
 
Sangiovese: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri  vitigni, a bacca di colore analogo, non  aromatiche, raccomandati  e/o  autorizzati per  la provincia  di Arezzo, fino ad un massimo del 15%;
"Cortona" Syrah:
 Syrah: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti  da altri vitigni, a bacca di  colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati  per la provincia di Arezzo, fino ad un massimo del 15%;
"Cortona" Vin Santo e Vin Santo riserva:
Trebbiano toscano,  Grechetto e  Malvasia bianca  lunga: da  soli o congiuntamente  minimo 80%,  possono  concorrere  alla produzione  di detto  vino le  uve provenienti  da  altri vitigni,  a bacca  bianca, raccomandati e/o autorizzati  per la provincia di Arezzo,  fino ad un massimo del 20%;
 "Cortona" Vin Santo occhio di pernice:  
Sangiovese,  Malvasia nera:  da soli  o congiuntamente  minimo 80%, possono concorrere alla  produzione di detto vino  le uve provenienti da  altri  vitigni,  a  bacca di  colore  analogo,  raccomandati  e/o autorizzati per la provincia di Arezzo, fino ad un massimo dei 20%;

Art. 3. Zona di produzione delle uve

La zona  di produzione delle  uve atte  alla produzione dei  vini a denominazione d'origine controllata  "Cortona" ricade nella provincia di Arezzo  e comprende i  terreni vocati  alla qualita' di  parte del territorio amministrativo del comune di Cortona. Tale zona e' cosi' delimitata: dalla  localita' "Villa  le Fosse",  sita sulla  strada provinciale Lauretana  a ovest  del ponte  di Val  Trito sul  Torrente Mucchia  e procedendo in senso orario per la linea immaginaria posta a quota 260 s.l.m. in direzione  sudest si costeggiano le colline  di "S. Lorenzo Rinfrena" "Molinaccio" fino  al podere "Le Caselle"  nei pressi della frazione di "Pietraia". Dal suddetto  podere sempre seguendo la quota altimetrica di 260  s.l.m., in direzione del  podere "Landrucci" fino ad  incontrare la  linea ferroviaria  all'abitato di  "Terontola". Da questo punto seguendo  il lato destro della  ferrovia Firenze-Roma in direzione sud  fino ad incontrare  il confine comunale nei  pressi di "Casa Borgino". Seguendo  il confine comunale in  direzione ovest per tutto il suo tratto al confine  con l'Umbria e successivamente con la provincia  di Siena  in  direzione della  localita' "Fasciano"  posta all'estremo ovest del confine  comunale. Sempre seguendo quest'ultimo ad ovest  della citata localita'  di "Fasciano" si riprende  la linea immaginaria posta  a quota 260  s.l.m. e  si costeggia la  collina di Fasciano e Poggio Martino e  di seguito, di "Gabbiano", "Fusigliano", "Poppello", "Il Loggio",  "Rione" e "Poggio di Chiana",  e sempre per la   quota  citata,   in  direzione   della  localita'   "Cignano"  e successivamente   costeggiando  "S.   Martino  alla   Ruota"  e   "Le Chianacce". Ancora per  la quota di riferimento  dalle "Chianacce" in direzione  di  "Farneta"  e  proseguendo da  "Poggio  Bello"  fino  a chiudere l'intero territorio collinare del chiuso orientato ad ovest. Seguendo la citata quota di 260  s.l.m. si prosegue in direzione nord verso  la  localita'  "Oppiello",  "Podere  S.  Giovanni"  fino  alla frazione di "Creti" e piegando verso est fino ad avvolgere la collina di  "Ronzano"  e  della  "Fratticciola" ed  ancora  verso  sudest  in direzione di "Manzano"  si costeggiano le colline  delle "Gaggiole" e "Lombriciano" e  quelle di "Montecchio" fino  alla "Vecchia Fornace", ed oltre,  fino ai colli  del "Fondaccio" dove  sempre a quota  260 m s.l.m. si incontra "Villa Le  Fosse", punto di partenza. Ad eccezione del  tratto,  corrispondente alla  linea  ferroviaria  ed al  confine comunale per tutto il perimetro descritto fa fede unicamente la quota altimetrica di m 260 s.l.m. Partendo dalla Chiesa di "Mezzavia" posta nel punto di incrocio fra la  s.s.  71 ed  il  confine  del comune  di  Cortona  con quello  di Castiglion Fiorentino, si segue, procedendo in senso orario per detto confine comunale in direzione nord  fino all'altezza di "Casa La Ripa di  Sotto"  dove si  incontra  il  punto  di  incrocio con  la  linea immaginaria di quota 700 s.l.m.  Piegando verso sudest si procede per la suddetta linea  immaginaria di quota 700  s.l.m. delimitando cosi' tutte  le colline,  che  viste  da valle,  sono  poste  a sinistra  e successivamente a destra della citta'  di Cortona, fino a raggiungere "Poggio alla Croce"  a monte del "valico di  Mercatale" sulla omonima strada provinciale. Da questo punto si  segue la linea di crinale che costituisce lo  spartiacque fra  i bacini  del Torrente  Esse (Bacino dell'Arno)  e del  "Fosso di  Rifalcio" (Bacino  del Tevere).  Per il suddetto crinale a monte del "Podere Renali" fino al confine comunale di Cortona con il comune di  Tuoro sul Trasimeno. Seguendo il confine in  direzione  ovest fino  ad  incontrare,  a monte  della  localita' "Borghetto" la linea ferroviaria  Terontola-Perugia. Per questa linea ferroviaria,   lato  destro   in  direzione   di  Terontola   fino  a quest'ultima  localita'  dove  detta   ferrovia  si  innesta  con  la Roma-Firenze. Per  la linea ferroviaria Roma-Firenze  in direzione di Firenze, fino  ad incontrare la  strada campestre a valle  di "Podere via  Cupa".  Seguendo questa  strada  fino  ad incontrare  la  strada comunale Mucchia-Ossaia  si svolta  per quest'ultima in  direzione di Ossaia  per raggiungere  dopo l'incrocio  con  la s.s.  71 la  strada comunale che da "Ossaia"  porta al "Campaccio". Seguendo quest'ultima fino al ponte  sul Torrente Esse dove si incontra  la strada comunale che costeggia il citato torrente, si prosegue per questa in direzione di Camucia fino  all'innesto sulla s.s. 71. Da questo  punto si segue la s.s. 71 in direzione nord per tutto il suo percorso nel territorio di Cortona fino alla "Chiesa di Mezzavia", punto di partenza. Dalla chiesa  di S. Agata  alla Fratta posta  a quota 260  m s.l.m. procedendo in senso  orario si segue la linea  immaginaria posta alla suddetta  quota in  direzione ovest  e si  costeggiano le  colline di Fratta e  S. Caterina  e successivamente sempre  per la  citata quota piegando in direzione nord e est si circoscrivono le due colline fino alla chiesa di Fratta, punto di partenza.

Art. 4. Norme per viticoltura

4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei  vigneti destinati alla produzione dei vini a  denominazione di origine controllata  "Cortona" devono essere quelle normali  della zona  ed atte a  conferire alle  uve specifiche caratteristiche di qualita'. Sono   da    escludere   i    terreni   eccessivamente    umidi   e insufficientemente soleggiati.

4.2 - Densita' d'impianto.
Per i nuovi impianti e reimpianti  la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.300 ceppi.

4.3 - Forme di allevamento e sesti di impianto.
Le forme di  allevamento consentiti sono l'alberello,  il guyot, il cordone speronato, il capovolto ed  in genere le forme di allevamento gia'  usate nella  zona, con  esclusione delle  forme di  allevamento espanse. I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

4.4 - Sistemi di potatura.
La potatura, in relazione ai  suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere lunga, corta, mista.

4.5 - Irrigazione, forzatura.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

4.6 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
La  produzione massima  di  uva  a ettaro  e  la gradazione  minima naturale sono  le seguenti:  

Tipologia         Produzione uva Titolo alcolometrico volumico tonn/ettaro
naturale minimo % vol  
Cardonnay  10 10,50  
Grechetto 10  10,50
Pinot bianco 10 10,50
Riesling Italico 10 10,50
Sauvignon 10 10,50
Cabernet Sauvignon 9 11,50
Gamay 9 11,50
Merlot 9 11,50
Pinot Nero 9 11,50
Sangiovese 9 11,50
Syrah 9 11,50
Rosato 9 10,50
Vin Santo 
e Vin Santo riserva  
10 10,50
Vin Santo occhio di pernice 9 11,00

A tali limiti, anche in  annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per quantitativi di cui trattasi. Per i vigneti  in coltura promiscua la produzione massima  di uva a ettaro   deve  essere   rapportata  alla   superficie  effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5. Norme per la vinificazione

5.1 - Zona di vinificazione e imbottigliamento. Le  operazioni  di  vinificazione,  ivi  compresi  l'invecchiamento obbligatorio,  l'appassimento delle  uve, l'affinamento  in bottiglia obbligatorio  e  le  operazioni  di  imbottigliamento  devono  essere effettuate nel territorio amministrativo del comune di Cortona. Tuttavia e' consentito che  le suddette operazioni di vinificazione e imbottigliamento  siano effettuate  in cantine situate  fuori della zona di produzione delle  uve, ma a non piu' di 2  km in linea d'aria dal confine della  stessa e siano pertinenti a  conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui all'art. 1. In  deroga  e' consentito  che  le  operazioni di  vinificazione  e imbottigliamento siano effettuate in cantine situate fuori della zona di produzione delle  uve, purche' nelle provincie di  Arezzo e Siena, se producevano vini con uve della  zona di produzione di cui all'art. 3 prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare. La  deroga come  sopra prevista  e' concessa  dal Ministero  per le politiche  agricole  -   Comitato  nazionale  per  la   tutela  e  la valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni geografiche  tipiche dei  vini  - sentita  la  regione interessata  e comunicata all'Ispettorato pepressioni frodi e alle competenti Camere di commercio I.A.A.

5.2 - Produzione di varie tipologie da uno stesso vigneto.
Qualora le uve di un  determinato vigneto vengano utilizzate per la produzione di  diverse tipologie  previste dall'art. 1  e' consentito destinare una parte  delle uve di tale vigneto  alla produzione della tipologia specifica  purche' risultino  rispettati tutti  i requisiti posti   dal  presente   disciplinare   sia  per   le  uve   destinate separatamente a  una data  tipologia sia per  le rimanenti  uve dello stesso vigneto destinate ad altra tipologia.

5.3 - Correzioni.
E' consentito l'arricchimento dei mosti  e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle  norme comunitarie e nazionali con mosto concentrato,   oppure   con   mosto  concentrato   rettificato,   con crioconcentrazione od osmosi inversa.

5.4 - Elaborazione.
Le diverse  tipologie previste dall'art. 1  devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali. La tipologia "rosato" deve essere ottenuta con la vinificazione "in rosato" delle uve rosse. Le   tipologie  "Vin   Santo"   devono  essere   ottenute  da   uve appositamente  scelte  e fatte  appassire  in  locali idonei  fino  a raggiungere  un   contenuto  zuccherino  del   28%  per  il   vino  a denominazione di origine controllata  "Cortona" Vin Santo e "Cortona" Vin Santo  riserva e del 35%  per il vino a  denominazione di origine controllata "Cortona" Vin Santo occhio di pernice. L'uva dovra' essere  ammostata non prima del  15 dicembre dell'anno di raccolta per il "Cortona" Vin  Santo e "Cortona" Vin Santo riserva e, del  28 febbraio dell'anno  successivo per il "Cortona"  Vin Santo occhio di pernice.L'uva dopo il periodo di  appassimento minimo deve essere ammostata comunque  non oltre  il 30  aprile dell'anno  successivo a  quello di raccolta delle uve. E' ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata.


5.5 - Resa uva/vino e vino/ettaro.
La  resa massima  dell'uva in  vino, compresa  l'eventuale aggiunta correttiva  e la  produzione  massima  di vino  per  ettaro, sono  le seguenti:

Produzione massima di vino  

Tipologia         Resa uva/vino hl/ettaro 
Cardonnay  65% 65
Grechetto 65% 65
Pinot bianco 65% 65
Riesling Italico 65% 65
Sauvignon 65% 65
Cabernet Sauvignon 70% 63
Gamay 70% 63
Merlot 70% 63
Pinot Nero 70% 63
Sangiovese 70% 63
Syrah 70% 63
Rosato 70% 63
Vin Santo  e Vin Santo riserva   35% 35
Vin Santo occhio di pernice 35% 35

con riferimento all'uva  al giusto grado di maturazione ed al vino giunto al terzo anno di invecchiamento
Qualora la  resa uva/vino superi i  limiti di cui sopra,  ma non il 70% per le tipologie bianche, il  75% per le tipologie rosse e rosato ed  il 38%  per le  tipologie Vin  Santo, anche  se la  produzione ad ettaro resta al  di sotto del massimo consentito,  l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre  i detti limiti decade il diritto  alla  denominazione  d'origine   controllata  per  tutta  la partita.

5.6 - Immissione al consumo.
Per i seguenti vini l'immissione  al consumo e' consentita soltanto a   partire   dalla   data   per  ciascuno   di   essi   di   seguito indicata:  

Tipologia         Data (anno successivo alla vendemmia)
"Cortona" Cardonnay  01/02
"Cortona"Grechetto 01/02
"Cortona" Pinot bianco 01/02
"Cortona" Riesling Italico 01/02
"Cortona" Sauvignon 01/02
"Cortona" Cabernet Sauvignon 31/03
"Cortona" Gamay 31/03
"Cortona" Merlot 31/03
"Cortona" Pinot Nero 31/03
"Cortona" Sangiovese 31/03
"Cortona" Syrah 31/03
"Cortona" Rosato 31/03

L'immissione al  consumo della  tipologia "Cortona" Vin  Santo puo' avvenire  solo  dopo un  periodo  di  invecchiamento obbligatorio  di almeno tre anni di cui almeno  tre mesi di affinamento in bottiglia a partire dalla data del 15 dicembre dell'anno di produzione delle uve. L'immissione al consumo della tipologia "Cortona" Vin Santo riserva puo' avvenire solo dopo un  periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno cinque anni di cui almeno sei mesi di affinamento in bottiglia a decorrere dalla data del  15 dicembre dell'anno di produzione delle uve. L'immissione al consumo della  tipologia "Cortona" Vin Santo occhio di  pernice puo'  avvenire  solo dopo  un  periodo di  invecchiamento obbligatorio  di  almeno  otto  anni   di  cui  almeno  sei  mesi  di affinamento  in bottiglia  a  decorrere dalla  data  del 28  febbraio successivo a quello di produzione delle uve.

5.7 - Invecchiamento.
La  conservazione e  l'invecchiamento delle  tipologie "Vin  Santo" devono avvenire in recipienti di  legno della capacita' non superiore a 100 litri per il "Cortona" Vin Santo e "Cortona" Vin Santo riserva, ed in caratelli  non superiore a 75 litri per  il "Cortona" 

Vin Santo Occhio di Pernice.

Art. 6. Caratteristiche al consumo
  I   vini   di   cui   all'art.  1   devono   rispondere,   all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

"Cortona" Chardonnay:
colore: giallo paglierino;
odore: sentore fruttato con sottofondo leggermente aromatico;
sapore: secco ed armonico, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

"Cortona" Grechetto:
colore: giallo paglierino;
odore: fresco, delicato, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: secco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

"Cortona" Pinot Bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, fine, caratteristico;
sapore: secco ed armonico, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;

"Cortona" Riesling Italico:
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, aromatico, caratteristico;
sapore: secco ed armonico con intenso retrogusto aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

"Cortona" Sauvignon:
colore: giallo paglierino;
odore:  profumo  intenso  elegante  caratteristico  con  sottofondo aromatico;
sapore: secco ed armonico, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

"Cortona" rosato:
colore: da rosato a rosso non carico, senza riflessi violacei;
odore: fruttato di profumo delicato;
sapore: asciutto, delicato ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l.

"Cortona" Cabernet Sauvignon:
colore: da rosso rubino a granate;
odore: intenso, caratteristico, speziato;
sapore: pieno ed armonico, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.


"Cortona" Gamay:
colore: da rosso rubino a granato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.


"Cortona" Merlot:
colore: rosso granato vivo  talvolta con qualche riflesso violaceo, tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;
odore:  sentore di  piccoli  frutti, con  eventuale  lieve nota  di erbaceo;
sapore: secco ed armonico e pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

"Cortona" Pinot Nero
colore: da rubino a rubino granato;
odore: intenso, vinoso;
sapore: secco, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

"Cortona" Sangiovese:
colore:  da   rosso  rubino,   tendente  al  rosso   aranciato  con l'invecchiamento;
odore: vinoso, intenso ed elegante;
sapore: secco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

"Cortona" Syrah:
colore: da rosso rubino a granato;
odore: caratteristico, elegante;
sapore: secco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

"Cortona" Vin Santo:
colore: da giallo dorato all'ambrato intenso;
odore: intenso etereo caratteristico di frutta matura;
sapore: ampio e vellutato con intensa rotondita';
titolo alcolometrico  volumico totale minimo: 17,00%  di cui almeno il 2,00% da svolgere; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 24 g/l.
"Cortona" Vin Santo riserva:
colore: da giallo dorato all'ambrato intenso;
odore: intenso etereo caratteristico di frutta matura;
sapore: ampio e vellutato con intensa rotondita';
titolo alcolometrico  volumico totale minimo: 17,00%  di cui minimo 14,50% svolto e minimo 2,50% da svolgere; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 24 g/l.

"Cortona" Vin Santo Occhio di Pernice:
colore: tra ambrato e topazio con  ampia unghia rossiccia che si fa marrone con l'eta';  
odore:  intenso,  ricco,  complesso,  di  frutta  matura  ed  altre sfumature; sapore: fine, persistente con retro gusto dolce; titolo alcolometrico  volumico totale minimo: 18,00%  di cui almeno il 15,00% svolto; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 25 g/l. E'  facolta'  del  Ministero   delle  politiche  agricole  Comitato nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare i limiti dell'acidita'  totale e dell'estratto secco  netto con proprio decreto.

Art. 7. Etichettatura designazione e presentazione

  7.1 - Qualificazioni.
Nell'etichettatura, designazione  e presentazione  dei vini  di cui all'art. 1 e' vietata  l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da  quelle  previste  dal  presente disciplinare,  ivi  compresi  gli aggettivi, "fine",  "scelto", "selezionato", e similari.  E' tuttavia consentito  l'uso di  indicazioni  che facciano  riferimento a  nomi, ragioni sociali,  marchi privati, non aventi  significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

    7.2 - Menzioni facoltative.
Sono  consentite  le  menzioni  facoltative  previste  dalle  norme comunitarie,   oltre  alle   menzioni  tradizionali,   del  modo   di elaborazione e altre, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

    7.3 - Localita'.
Il  riferimento alle  indicazioni geografiche  e toponomastiche  di unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali provengono  le uve,  e'  consentito in  conformita'  al disposto  del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

    7.4 - Caratteri e posizione in etichetta.
Le  menzioni facoltative  esclusi  il marchio  e  i nomi  aziendali possono  essere riportate  nell'etichettatura  soltanto in  caratteri tipografici non  piu' grandi o  evidenti di quelli utilizzati  per la denominazione  d'origine  del  vino,  salve le  norme  generali  piu' restrittive.

    7.5 - Annata.
Nell'etichettatura dei vini  "Cortona" l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.

    7.6 - Vigna.
La menzione  "vigna" seguita  dal relativo toponimo  e' consentita, alle condizioni previste dalla legge  per tutte le tipologie dei vini indicate all'art. 1.

Art. 8. Confezionamento
    8.1 - Volumi nominali.
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a 6 litri ad eccezione delle tre  tipologie di Vin Santo  per le quali sono  consentiti solo recipienti di capacita' da 0,375 a 0,750 litri.

    8.2 - Tappatura e recipienti.  
Per la  tappatura dei vini e'  obbligatorio il tappo raso  bocca di sughero o di altro idoneo materiale. Limitatamente alle  confezioni da litri  0,187 a litri 0,375  e con esclusione  delle tipologie  Vin Santo,  e' ammessa  la chiusura  con tappo a vite.